Art. 5.

      1. Al fine di assicurare gli interventi di cui all'articolo 4, in ogni provincia è istituito un centro riabilitativo provinciale dell'incontinenza, che si avvale di personale medico e infermieristico specializzato in stomaterapia e incontinenza urinaria al fine di far fronte ai problemi dell'incontinenza uro-fecale, temporanea o permanente.
      2. Uno specialista dei centri di cui al comma 1 presenzia alle visite collegiali per il riconoscimento dell'invalidità civile o dell'handicap.